Ai sensi dell’Art. 129 del Dlgs 50/2016, l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Uno delle più importanti coperture assicurative che riguarda le imprese di costruzione è la polizza C.A.R. (contractors all risks) “tutti i rischi del costruttore di opere civili”.